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Titolo I: Principi costitutivi
Articolo 1. Costituzione
Col presente statuto si costituisce l'
associazione non riconosciuta Centro Studi Economie Sostenibili (CSES).
Il Centro Studi Economie Sostenibili è
indipendente, aconfessionale, apartitica, e costituita senza limiti
di tempo.
Non ha scopo di lucro.
CSES agisce nelle persone dei propri soci, i
quali devono attenersi agli scopi e ai metodi di cui nel presente
statuto.
Articolo 2. Scopi
Scopo dell' associazione è quello di svolgere un'
attività di ricerca, studio e informazione su temi
delle economie sostenibili, nella
convinzione che ciò contribuisca alla diffusione dei valori dello
sviluppo sostenibile.
Il CSES dedica particolare attenzione all'
analisi, alla comprensione ed alla soluzione delle problematiche
legate alla cooperazione allo sviluppo e alo sviluppo economico
locale.
Articolo 3. Metodi
CSES si attiva esclusivamente mediante
comportamenti razionali e perseguendo un metodo scientifico.
Lo svolgimento di ciascuna attività avviene nel
rispetto dell' ordinamento giuridico italiano, delle regole
democratiche di convivenza e dialogo civili.
CSES ripudia qualsiasi comportamento o posizione,
tenuti da soci o da esterni, contrario a questo statuto.
Articolo 4. Attività
L' attività di ricerca, studio e informazione di
CSES consiste di:
-
Raccolta ed analisi di informazioni rilevanti
per gli scopi dell' associazione provenienti da mezzi di
comunicazione italiani e internazionali, pubblici e privati, da
fonti di stampa, diffusione radiotelevisiva, radiofonica,
telematica etc.
-
Organizzazione di convegni, conferenze, tavole
rotonde e dibattiti, e partecipazione agli stessi.
-
Mantenimento ed aggiornamento di un sito
ufficiale di CSES accessibile mediante la rete Internet che
rappresenti l'associazione e ne documenti l' operat o.
Diffusione delle informazioni riguardanti le
attività di CSES, i risultati delle stesse e gli scopi dell'
associazione, mediante pubblicazione od ogni altro mezzo.
Qualsiasi attività intrapresa nel nome di CSES
nelle persone dei suoi soci deve perseguire esclusivamente gli scopi
di cui all' art.2, attenendosi scrupolosamente ai metodi di cui all'
art.3.
Titolo II: Organi
Articolo 5. Quadro degli Organi
CSES è composta dai soci che si riuniscono nelle
Assemblee dei soci, da un Tesoriere e da un Direttivo, formato da
tre dei soci.
L' ammissione dei nuovi soci è decisione da
prendersi senza formalità.
Il Direttivo è formato da tre dei soci, eletti
con scadenza annuale, con scrutinio pubblico o segreto, tra tutti i
soci; ogni socio ha fino a 3 preferenze per eleggere il Direttivo e
una preferenza per il tesoriere, che viene votato contestualmente al
direttivo.
L'elezione del direttivo avviene con le seguenti
modalità:
-
Sono eletti i tre soci candidati che ottengono
il maggior numero di preferenze.
-
Se il numero degli aventi uguali preferenze è
maggiore di due ma vi è un primo eletto, si procede ad ulteriore
elezione esclusivamente tra gli aventi pari preferenze. In caso di
nuova parità di voti i membri del Direttivo in carica votano due
volte.
-
Se il numero degli aventi uguali preferenze è
maggiore di tre e non vi è un primo eletto, le votazioni si
ripetono finché non si rientra nella situazione di cui alle
lettere a) o b).
Articolo 6. Doveri dei soci
Ai soci è richiesto un contributo frutto di
attività proprie di studio, informazione e organizzazione che
attenga alle tematiche trattate ed alle iniziative prese da CSES; il
contributo di ognuno viene assunto di propria iniziativa ed in
autonomia per svolgere attività ideativa sostanziale.
Articolo 7. Assemblee dei soci
Le Assemblee dei soci prendono tutte le decisioni
che concernono lo svolgimento delle attività di CSES, l' ammissione
di nuovi soci, il rinnovo del direttivo (art.5) e la modifica dello
statuto.
Articolo 8. Assemblea Partecipativa
L'Assemblea Partecipativa si riunisce,
fisicamente o per via telematica, su convocazione del direttivo, e
decide sull' ordine del giorno proposto dal direttivo. Con la
comunicazione di convocazione, il direttivo informa sinteticamente i
soci delle questioni di cui all' Ordine. La comunicazione deve
giungere all' indirizzo dei soci almeno sette giorni prima del
giorno della convocazione di una riunione fisica, o tre giorni prima
della convocazione di una riunione telematica.
Ogni socio può proporre una modifica all' Ordine
del giorno, che, per essere valida deve giungere al direttivo almeno
due giorni prima del giorno della convocazione. L' Assemblea
Partecipativa si svolge con la discussione su ogni punto dell'
Ordine del giorno e la votazione a maggioranza dei presenti, i quali
possono farsi delegare nell' esercizio del voto dai soci assenti. Il
voto è pubblico a meno che l' Assemblea non decida diversamente.
In caso di parità il voto si ripete ad oltranza.
L' Assemblea Partecipativa non può essere sciolta prima di aver
votato su ogni punto all' Ordine del giorno.
Articolo 9. Assemblea Differita
Quando non siano espressi almeno cinque tra voti
diretti e delegati nel corso dell' Assemblea Partecipativa, quest'
ultima non si tiene e si svolge l' Assemblea Differita. I direttori
ne danno immediata comunicazione a tutti i soci.
Salvo giustificati e gravi motivi i soci debbono
esprimere il loro voto sulle questioni dell' O.d.G. entro 3 giorni
dalla comunicazione dell'assemblea differita. Salvo l'impegno a
cercare la massima convergenza su tutte le questioni poste dall'
O.d.G. in caso di parità di voti la votazione si riparte tra i
direttori se la questione oggetto della votazione esige una
soluzione in tempi ristretti; in caso contrario si ripete la
votazione fino al raggiungimento di una maggioranza. La mancata
espressione del voto comporta, salvo i motivi di cui sopra, la
perdita del diritto per la questione proposta; il voto mancato verrà
conteggiato di diritto ed a tutti gli effetti come facente parte
della maggioranza uscita dalla votazione.
Articolo 10. Direttivo
Il Direttivo ha funzioni di indirizzo, di
rappresentanza e di coordinamento delle attività dei soci.
Articolo 11. Doveri del Direttivo
I componenti del Direttivo devono:
-
Rappresentare in giudizio e di fronte a terzi
CSES (art. 36 Codice Civile).
-
Convocare e presiedere le Assemblee
Partecipativa ed, eventualmente, Differita, proponendo un ordine
del giorno; le assemblee devono essere convocate tenendo conto
della disponibilità della maggioranza dei soci.
-
Coordinare le attività dei soci di CSES nell'
organizzazione e nello svolgimento delle attività.
Articolo 12. Tesoriere e fondo comune
l tesoriere, eletto dai soci, amministra il fondo
comune della 'associazione (art.37C.c.). Il fondo è costituito dai
conferimenti dei soci e dalle somme erogate a qualsiasi titolo da
persone fisiche o giuridiche che non contrasti con i principi
ispiratori dell'associazione. Il fondo deve essere utilizzato solo
in esecuzione delle attività, attraverso i metodi e per gli scopi di
cui al presente Statuto.
Art. 13. Espulsione dei soci
Il comportamento non conforme al presente
Statuto, o comunque dannoso per l' associazione, può essere
sanzionato con l' espulsione da CSES su votazione delle Assemblee
secondo le formalità ordinarie di cui agli articoli 7,8,9.
Vale come espulso il socio che non adempia ai
doveri dell'articolo 6 dopo essere stato ammonito dall'Assemblea.
Titolo III: Disposizioni finali
Articolo 14. Mezzi di comunicazione
Per ogni attività di CSES, la medesima validità è
da ritenersi per le comunicazioni scritte a mezzo stampa e a mezzo
telematico.
La comunicazione di convocazione dell' Assemblea
Partecipativa, dell' Assemblea Differita e la comunicazione di
modifica dell' Ordin e
del giorno possono farsi anche oralmente al destinatario.
Articolo 15. Modifiche allo statuto
Lo statuto può essere modificato solamente con
mozione votata dalla maggioranza assoluta dei soci iscritti, in
Assemblea Partecipativa.
Articolo 16. Termini
In casi gravi di necessità ed urgenza, il
direttivo può derogare ai termini di cui agli articoli 7 e 8.
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